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Diritti civili

di Fabrizio Sciacca

In quanto diritti dei cittadini, i diritti civili sono diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. I diritti civili sono quindi diritti fondamentali riferibili alla costituzione. Sono possibili almeno quattro significati di «costituzione»: a) ogni ordinamento di tipo liberale; b) un certo insieme di norme giuridiche: le norme «fondamentali» di un ordinamento; c) un documento normativo portatore di questo nome; d) un particolare testo normativo dotato di certe caratteristiche formali.

Le teorie politiche e giuridiche liberali affermano senza dubbio che i grandi temi della filosofia pratica e i punti nodali della teoria generale del diritto non possono prescindere dalle questioni dei diritti del singolo individuo come cittadino di una comunità politica, vale a dire in che modo e a quali principi la legislazione statale è rispetto a tali diritti vincolata. In particolare, in filosofia politica «costituzione» è spesso usato come frutto della combinazione tra il primo e il secondo significato: un ordinamento in cui le libertà e i diritti dei cittadini sono tutelati nei confronti dello Stato – in questo caso, «costituzione» è un limite giuridico al potere politico.

Quali sono le modalità concepibili di limitazione dell’esercizio del potere? È possibile individuare almeno tre ipotesi. Ipotesi minima: ogni potere è un «potere giuridico», cioè non esiste «potere» che non sia autorizzato, o erogato, dal diritto. Ipotesi media: ogni potere è sì un «potere giuridico», ma è meramente limitativo e negativo, poiché si esprime attraverso divieti o confini, ed è illegittimo ogni potere che si spinga oltre la barriera di tali confini. Ipotesi massima: ogni potere è concepito come una struttura normativa di tipo costituzionale, e si sostanzia in ascrizioni e conferimento di diritti soggettivi. La prima ipotesi configura il principio di legalità in senso strettamente formale, poiché si sostanzia in norme che conferiscono potere o che disciplinano il potere al fine del suo esercizio. La seconda ipotesi configura il principio di legalità in senso sostanziale dell’esercizio del potere. La terza ipotesi configura il principio dello Stato costituzionale inteso come concreto Stato di diritto, ovvero il principio di legalità sostanziale pienamente esteso al potere esecutivo.

È stato osservato che i «diritti civili» non coincidono con i «diritti umani»; infatti, in quanto diritti fondamentali costituzionali dei cittadini, i diritti civili hanno rilevanza in una dimensione chiusa e relativa, ciò che si può riferire ai singoli individui di una certa società; pertanto, non si dovrebbe a rigore predicare per questi diritti l’universalità, dato che «fondamentale» è qui formalmente riferito a una regola giuridica prioritaria e funzionale allo stesso modo, ovvero non incompatibile con il raggiungimento di fini pubblici. Perciò, a differenza dei diritti umani, nei confronti dei diritti civili in quanto diritti fondamentali costituzionali si dovrebbe parlare di diritti di un ordinamento giuridico specifico, e di diritti universali solo nel senso in cui quel determinato ordinamento destina in via generale quei diritti a tutti i cittadini che ne fanno parte, ovvero senza riferimento a particolari entità come individui o elementi spazio-temporali [Kramer]. Dunque, gli unici universali giuridici dei diritti civili di un certo ordinamento sono gli elementi semantici della costituzione: universali linguistici non connotativi designanti doveri, poteri, permessi, autorizzazioni [Finnis].

In tal senso, non si dovrebbe parlare di «diritti umani» propri di un determinato ordinamento giuridico. I diritti umani coprono dunque lo spazio globale, mentre i diritti civili in quanto diritti costituzionali sembrano iscriversi più in una dimensione locale, in quanto anche espressione di valori, culture, concezioni di un determinato ordinamento giuridico. I diritti fondamentali sono quindi norme giuridiche su cui ruota il sistema giuridico. Si tratta di diritti aventi forza morale, in quanto sostenuti da dottrine morali. Un altro aspetto qui messo in luce è quello delle garanzie. I diritti hanno garanzie? E se sì, da cosa sono garantiti? Il problema, più che evidenziare la questione delle garanzie stricto sensu, riguarda l’adozione di norme che prevedono diritti fondamentali come criteri di riconoscimento della validità di un ordinamento giuridico. Se la chiave di comprensione dei diritti fondamentali non è tanto la democrazia quanto lo Stato di diritto, ci si trova di fronte a «diritti in senso giuridico» anche quando non vi siano corrispondenti «garanzie primarie» (doveri) e «garanzie secondarie» (sanzioni)? Il diritto esiste anche in assenza di garanzie? Un certo ordinamento giuridico è garanzia di ciò che disciplina: così, non è significativo parlare di «garanzie primarie» e «garanzie secondarie»; al riguardo esistono almeno due vie: a) la tesi secondo cui questi diritti si presentano come garanzie costituzionali non consistenti in diritti soggettivi che non implicano un «dovere giuridico» di non emanare leggi contrarie ai diritti, ma un «divieto di violare» per mezzo di leggi ordinarie l’eguaglianza delle libertà garantite [Kelsen]; in tal caso, la presenza non di un dovere giuridico bensì di un divieto di violare implica qui dei limiti del potere legislativo, e quindi l’assenza (per incapacità giuridica) di un potere giuridico [Hart]; b) la tesi secondo cui è possibile scindere i diritti dalle loro garanzie, dato che queste ultime troverebbero fonte in altri luoghi normativi [Ferrajoli]. In generale, l’autentica sgaranzia dei diritti civili si ha solo in presenza di una costituzione rigida, ovvero quando essa non può essere modificata con l’ordinario procedimento legislativo. Se la costituzione fosse modificabile dalla legge ordinaria, nessuna legge potrebbe essere dichiarata costituzionalmente illegittima e quindi nessuna garanzia in tal caso assisterebbe i diritti civili fondamentali [Kelsen]. In effetti e per converso, le norme costituzionali che prevedono una procedura apposita per la modifica della costituzione sono norme che istituiscono una autorità distinta da quella legislativa [Ross].

I diritti inclusi nel sistema vivono l’esperienza di una delicata autonomia, in quanto portatori di un valore intrinseco che è stato al centro di un lungo percorso giuridico. Pertanto, essi sono funzione di ponderazione delle concezioni del «giusto» e del «buono», presenti in tutta la tradizione liberale della filosofia contemporanea, almeno a partire dalla ricostruzione critica del dibattito tra liberali e comunitari, per descrivere la possibilità che i diritti costituiscano dei principi in sé e non siano subordinati a una teoria utilitaristica del bene comune. Questa opposizione rispecchia anche la tensione tra la tradizione continentale europea, più incline all’interpretazione dei diritti in quanto norme, e la tradizione statunitense, più vicina alla questione democratica e perciò propensa a iscrivere in un dibattito costituzionale il problema di ciò che è fondamentale.

I diritti civili, in quanto diritti individuali, si sostanziano evidentemente in diritti di libertà (partecipativa, politica, di movimento, di pensiero, ecc.). Difficile, e aperta, è pertanto la questione se i diritti cosiddetti sociali, in quanto diritti a prestazioni, siano diritti civili in senso stretto, ossia diritti fondamentali costituzionali. La difficoltà è resa palese attraverso due ordini di argomentazioni: 1) non autonomia dei diritti sociali: i diritti sociali non sembrano essere, a differenza dei diritti di libertà (o diritti alla libertà), immediatamente fruibili dall’individuo, ma necessitano di una prestazione esterna al destinatario di quel diritto; 2) la questione dell’individuazione della natura pubblica o privata del soggetto obbligato a fornire la prestazione: qui è sufficiente assumere che se tale diritto trova riconoscimento e tutela nella costituzione, tale prestazione si presume pubblica e quindi di tipo statale, anche se nulla vieta che alcune prestazioni possano essere affidate a soggetti o agenzie private o non statali, ma appare sensato che tali attività siano riferibili al controllo statale.

L’argomento dei diritti sociali come diritti civili fondamentali è stato oggetto di diffusi dibattiti. Non è opportuno qui entrare nel merito di cosa sia intimamente «fondamentale», se si tratti di diritti, di valori sanciti e istituzionalmente protetti, di ciò che è condizione funzionale dell’ordinamento, o di altro ancora. Le teorie filosofiche annoverano una vasta gamma di ipotesi. Ciò che si può assumere come punto fermo è un uso molto sensato di «fondamentale» nella tradizione filosofica e giuridica liberale: «fondamentale» come «costituzionale».

Bibliografia

Alexy R., Theorie der Grundrechte, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1942; Ferrajoli L., Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-Bari 2002; Finnis J., Diritto naturale e leggi naturali (1980), a cura di F. Viola, Giappichelli, Torino 1996; Guastini R., Teoria e dogmatica delle fonti, in Trattato di diritto civile e commerciale, vol. I, t. I, Giuffrè, Milano 1998; Hart H.L.A., Il concetto di diritto (1961), a cura di M.G. Cattaneo, Einaudi, Torino 1991; Kelsen H., La dottrina pura del diritto (1960), a cura di M. Losano, Einaudi, Torino 1990; Kramer M.H., Objectivity and the Rule of Law, Cambridge University Press, Cambridge 2007; Rossi A., Diritto e giustizia (1958), a cura di G. Gavazzi, Einaudi, Torino 1965.

Brano tratto dal "Dizionario del liberalismo italiano", edito da Rubbettino Editore. Clicca qui per acquistarlo con il 15% di sconto