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Beni culturali

di Roberto Balzani

I beni culturali – ma sarebbe più corretto dire, per il periodo antecedente il secondo dopoguerra, le antichità, le belle arti e il paesaggio – divennero oggetto di attenzione politica pressoché esclusiva da parte del mondo liberale, per lo meno in Italia, fino al periodo fascista e oltre. Nessuna altra forza parlamentare, durante la fase 1861-1922, se ne occupò davvero; e quando ciò accadde, fu in genere per introdursi all’interno di un dibattito le cui coordinate erano state identificate con sicurezza dalla cultura liberale. Anche nell’Italia repubblicana, la difesa del patrimonio restò a lungo appannaggio di élites di formazione prebellica, e comunque gravitanti intorno all’asse centrista: dal democristiano Franceschini, alla guida di una famosa commissione durante il primo centrosinistra, al repubblicano Spadolini, fondatore, fra il 1974 e il 1975, del Ministero per i Beni culturali.

Le ragioni per cui i beni culturali furono a lungo una «riserva di caccia» liberale dipendono dalla natura stessa delle cose divenute patrimonio culturale. In Italia, la sensibilità risorgimentale, così legata al recupero della tradizione non solo linguistica, ma anche storico-artistica (solo più tardi si sarebbe aggiunto il paesaggio) della penisola, parve già nel 1848 contrassegnata dall’idea che l’identità nazionale dovesse passare anche, e forse soprattutto, attraverso una straordinaria quantità di beni mobili e immobili, ai quali la cultura europea annetteva un valore straordinario. Che l’Italia fosse un museo a cielo aperto lo aveva scritto a chiare lettere Quatremère de Quincy nel 1796 [Lo studio delle arti, 1989]; e se i decreti e le leggi degli antichi Stati italiani avevano cercato di governare il flusso dei reperti e degli oggetti (soprattutto in uscita) [Emiliani 1996], individuando nell’economia del Grand Tour uno dei cardini del permanente «successo» italiano, dopo Napoleone e le sue spoliazioni al concetto tecnico di opera d’arte si affiancò quello politico di patrimonio nazionale [Poulot 1997]. Il senso della perdita provocato dalle carovane francesi in marcia verso Parigi aveva generato una reazione identitaria, che però solo molti decenni dopo sarebbe precipitata in un’effettiva azione di tutela.

La ragione di questa lentezza dipese dal fatto che, intorno al patrimonio culturale, si giocava una sofisticata battaglia fra principi, entrambi di ascendenza liberale: da un lato il «bene nazionale», che doveva essere conservato al di là dei destini individuali e familiari, in quanto portatore di valori transgenerazionali; dall’altro, il bene patrimoniale del singolo, titolare dell’inalienabile diritto di proprietà. Poiché la proprietà era fondamento dello stesso esercizio della cittadinanza, per lo meno fino al primo decennio del Novecento, si può immaginare quanto delicata e sostanziale apparisse una questione a tutta prima squisitamente specialistica. Dopo il 1861, lo stallo legislativo fu determinato proprio dall’impossibilità di far quadrare il cerchio, tutelando «il patrimonio migliore della nazione» senza «toccare il diritto più sacro dei cittadini». Il Senato, da sempre, avrebbe voluto – scriveva con ironia Giovanni Rosadi nel 1906 – «la botte piena e la moglie briaca» [Proposta di legge,1906]. In mancanza di un simile miracolo, si diceva, meglio non muover nulla, e tenere «artificiosamente in vita […] rescritti granducali, notificazioni austriache, bandi borbonici, editti pontifici» [Parpagliolo 1935], limitandosi a richiamare, in casi estremi, la legge 26 giugno 1865 «su le espropriazioni degli immobili per causa di pubblica utilità». Il nodo non era marginale. Esso investiva un elemento fondante dell’ideologia liberale postunitaria: il primato del cittadino-proprietario rispetto alle prerogative dello Stato. Il dibattito in proposito era sempre stato molto acceso: ma nella prassi, cioè nella legislazione, i vincoli posti al libero dispiegarsi del diritto di proprietà erano stati piuttosto modesti.

Un primo disegno per disciplinare la materia – antichità e belle arti –, ponendo limiti all’esportazione, era stato partorito dal Consiglio di stato nel maggio 1868: affondato. Nei primi mesi del 1871, allorché erano stati aboliti i fedecommessi (l’«unico vincolo» al quale le gallerie e i musei di Roma dovevano la loro conservazione), il Senato si era limitato ad auspicare «provvedimenti legislativi per la conservazione delle raccolte artistiche, senza ledere i diritti dei proprietari» [Proposta di legge 1906]. Nel 1872 ci aveva riprovato Cesare Correnti, allora ministro della Pubblica istruzione. Il suo disegno di legge prevedeva limiti al diritto di esportazione e insisteva, inoltre, sul «decentramento» del «patrimonio», onde valorizzare musei e istituzioni locali: per il resto, il controllo dello Stato si sarebbe limitato ai beni più cospicui e alla regolamentazione del «traffico» di opere d’arte nel Paese. Per quanto animato da un forte impulso liberal-nazionale, sotto il profilo ideologico, il testo non alterava la sostanza privatistica del particolare «mercato» sul quale s’intendeva intervenire. Nonostante ciò, nulla di fatto. Ruggero Bonghi riprese il progetto nel 1875 e nel 1876: ancora nessun risultato. Il punto nevralgico – davvero insuperabile – del divieto d’esportazione, da imporre eccezionalmente anche senza l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, vanificò gli sforzi successivi di Coppino (1878), De Sanctis (1878), ancora Coppino (1886), Villari e Martini (1892).

Una soluzione intermedia cominciò a profilarsi sul finire del secolo, quando un’idea del progetto Martini – la possibilità di redigere un catalogo di beni mobili privati non destinati all’esportazione, fu recuperata dal ministro Gallo, per poi costituire l’ossatura della prima normativa a carattere generale in materia, presentata da Nunzio Nasi, nuovo inquilino della Minerva, nel febbraio 1901. Fu questa l’origine della legge n. 185 del 12 giugno 1902 sulla «Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte». La legge non funzionò: era impossibile redigere un catalogo esaustivo, che fra l’altro non poteva tener conto di ciò che ancora era ignoto ai funzionari ministeriali. Il governo si vide costretto, perciò, a procrastinarne l’attuazione. Nel frattempo, fra il 1905 e il 1909, molte cose mutarono in Parlamento. La stagione giolittiana preludeva ad una centralità dello Stato e dell’amministrazione ignota al liberalismo fin de siècle. D’altra parte, con la leggina sulla tutela della pineta di Ravenna, promossa dall’allora ministro dell’Agricoltura, Luigi Rava, nel 1905 (legge n. 411 del 16 luglio 1905), anche il paesaggio era assunto fra gli elementi portanti della quota d’identità nazionale da tutelare: essa, da un lato confermava la percezione ascendente, dal basso, del bene paesaggistico, del quale si postulava come possibile una conoscenza per fragmenta, suffragata da tradizioni locali e da sensibilità regionali; dall’altro, fungeva da apripista all’idea, ancora generica, di un grande schema normativo nel quale far confluire come in un grande scrigno le memorie panoramiche diffuse, riscoperte, patrimonializzate dalla tradizione letteraria e legittimate dal rituale patriottico-identitario.

Una commissione mista per rimettere le mani sulla legge del 1902 chiuse i lavori nel maggio 1906: redattore del testo era Giovanni Rosadi, deputato radicale di Firenze ormai approdato alle sponde ministeriali. Rosadi era un fautore del primato del patrimonio culturale: quando, in quello stesso anno, egli trovò alla Minerva Luigi Rava, che provvide a nominare Corrado Ricci direttore generale delle antichità e belle arti, il «ciclo protezionista» ottenne un nuovo, decisivo impulso. I tre liberali, nel volgere di un triennio, ottennero quanto il Paese attendeva da mezzo secolo: la legge n. 364 del 20 giugno 1909 «Per le antichità e le belle arti» [Balzani 2003], con la quale il conflitto fra diritti della nazione e diritti del proprietario fu risolto con la vittoria ai punti dei primi. Il Ministero, infatti, poteva impedire, in particolari circostanze, l’esportazione di beni mobili di straordinario interesse storico-artistico o archeologico, anche senza esercitare la prelazione.

Falliva, invece, l’ipotesi di estendere gli effetti della legge alle «bellezze naturali». Cominciava allora un percorso difficile e contraddittorio che, attraverso i fallimenti del 1909-1910, i parziali successi della legge 11 giugno 1922, n. 778, presentata da Benedetto Croce, avrebbe trovato definitiva conclusione con la poderosa «sistemazione» dei tardi anni Trenta, quando fu approvata la legge 29 giugno 1939, n. 1497, base della «protezione delle bellezze naturali» fino a oggi [Piccioni 1999].

Nel complesso, gli effetti di lungo periodo del «ciclo protezionista» innescato nel 1902-1909 furono notevoli. Non solo, infatti, quasi alla vigilia della Seconda guerra mondiale, il ministro fascista Giuseppe Bottai avrebbe raccolto e reinterpretato con originalità le impostazioni liberali, rafforzando l’impianto del sistema di tutela inaugurato al tempo di Giolitti; ma, per molti versi, i concetti elaborati in quella temperie avrebbero mantenuta intatta la loro validità fino alle più recenti rielaborazioni d’inizio XXI secolo.

Altra questione, naturalmente, è quella dell’effettiva diffusione della coscienza del patrimonio culturale. Dal punto di vista dell’associazionismo, la Belle époque rappresentò senza dubbio un periodo irripetibile: dalle iniziative del Touring Club a quelle delle varie brigate per la difesa dei monumenti; dagli albori dei sodalizi naturalistici al rafforzamento delle culture locali e regionali, il Paese supportò lo sforzo parlamentare, che peraltro fu circoscritto prevalentemente all’Italia delle «capitali» del Grand Tour (Venezia, Ravenna, Firenze, Roma, Napoli). Con la Repubblica, il rapporto fra sensibilità diffusa e tutela cambiò: la ricostruzione alterò brutalmente i lineamenti dei centri storici e del paesaggio, spesso nella più totale indifferenza dell’opinione pubblica. Per contrastare la distruzione sistematica dell’Italia «museo», il 29 ottobre 1955 Umberto Zanotti Bianco, Pietro Paolo Trompeo, Giorgio Bassani, Desideria Pasolini dall’Onda, Elena Croce, Luigi Magnani e Hubert Howard diedero vita a Italia Nostra [Italia Nostra 1966]. Di nuovo il mondo liberale si rendeva protagonista di una grande battaglia civile, alla quale avrebbe dato mano forte «Il Mondo» di Mario Pannunzio, attraverso una serie di memorabili articoli di Antonio Cederna.

La cultura liberale, artefice del primo «ciclo protezionista», tornava a rivendicare la salvaguardia di quel patrimonio culturale che essa aveva contribuito a individuare e a codificare sotto il profilo giuridico. Il frutto delle campagne d’Italia Nostra e di altre voci sparse per il Paese fu l’istituzione della commissione d’indagine per la tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, istituita con legge n. 310 del 26 aprile 1964, e presieduta dall’on. Francesco Franceschini. Nel volgere di due anni, la commissione svolse un’opera imponente, raccolta poi nei tre volumi Per la salvezza dei beni culturali in Italia (1967). Il governo non diede seguito, in quel momento, alle raccomandazione dei deputati, dei senatori e degli esperti: sarebbero occorsi ancora quasi dieci anni, perché sul finire del 1974 (con decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5), a un altro uomo politico di cultura liberale, Giovanni Spadolini [Spadolini 1976], fosse offerta la possibilità di dar vita a un autonomo Ministero, che allora si chiamava «per i Beni culturali e ambientali», separando dal ministro della Pubblica istruzione, oltre alle biblioteche e alle accademie, la storica direzione generale, impostata da Bonghi e resa celebre da Corrado Ricci. Le soprintendenze, costituite sotto il controllo della Minerva nel lontano 1907, acquisivano un proprio status, così come gli archivi di stato, fino ad allora posti alle dipendenze degli Interni. Era l’inizio di una nuova fase per il governo del patrimonio culturale: una fase che dura tuttora.

Bibliografia

Atti Parlamentari, Camera dei Deputati, Legisl. XXIII, sessione 1904-906, Documenti, Disegni di legge e relazioni, Disegno di legge presentato dal ministro della Pubblica istruzione (Rava) Per le antichità e le belle arti, 1° dicembre 1906, n. 584, allegato alla relazione: Proposta di legge Per le antichità e le belle arti della Commissione nominata dal Ministero della pubblica istruzione, relatore Rosadi, 19 maggio 1906; Balzani R., (a cura di), Per le antichità e le belle arti. La legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l’Italia giolittiana, il Mulino, Bologna 2003; Emiliani A., Una politica per i beni culturali, Torino, Einaudi 1974; Id., Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei Beni Artistici e Culturali negli antichi stati italiani, 1571-1860, Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1996; Falcone N.A., Il paesaggio italico e la sua difesa. Studio giuridico-estetico, Alinari, Firenze 1914; Italia Commissione d’idagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, Per la salvezza dei beni culturali in Italia,: atti e documenti della Commmissione d’idagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, Colombo, Roma 1967;Italia Nostra. Dieci anni di attività 1955-1965, Italia Nostra, Roma 1966; Lo studio delle arti e il genio dell’Europa. Scritti di A.C. Quatremère de Quincy e di Pio VII Chiaramonti, Nuova Alfa Editoriale, Bologna 1989; Parpagliolo L., Corrado Ricci e la legislazione delle Belle arti, in Agnelli G., In memoria di Corrado Ricci, R. Istituto d’Archeologia e Storia dell’Arte, Roma 1935; Piccioni L., Il volto amato della Patria. Il primo movimento per la protezione della natura in Italia, 1880-1934, Università degli studi di Camerino, Camerino 1999; Poulot D., Musée, nation, patrimoine, 1789-1815, Gallimard, Paris 1997; Serio M., Istituzioni e politiche per i beni culturali. Materiali per una storia. Scritti, Bononia University Press, Bologna 2005; Spadolini G., Beni culturali. Diario, interventi, leggi, Vallecchi, Firenze 1976; Varni A., (a cura di), A difesa di un patrimonio nazionale. L’Italia di Corrado Ricci nella tutela dell’arte e della natura, Longo, Ravenna 2002.

Brano tratto dal "Dizionario del liberalismo italiano", edito da Rubbettino Editore. Clicca qui per acquistarlo con il 15% di sconto