A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z -

image_pdfimage_print

Rappresentanza

di Fabio Grassi Orsini

L’istituto della rappresentanza fu oggetto di un lungo dibattito teorico, di una sua regolamentazione positiva nei diversi sistemi costituzionali ed è stato e continua ad essere analizzato empiricamente dai teorici della politica. Sul piano teorico, si deve fare riferimento ad alcuni autori ora considerati dei «classici» del pensiero politico, come Thomas Hobbes (The Leviathan, 1651), per il quale riteneva che rappresentare significava «agire per autorità» o Edmund Burke (Speech to the Electors of Bristol, 1774), il quale affermava che il rappresentante non poteva essere condizionato da istruzioni o mandati con carattere obbligatorio, ma doveva agire secondo il suo giudizio. Per Hamilton e Madison il principio rappresentativo è quel sistema che esclude la partecipazione diretta del popolo alle decisioni legislative e garantisce che i suoi rappresentanti agiscano nella pienezza della sovranità (The Federalist, 1788). Per Emmanuel-Joseph Sieyès, i rappresentanti esprimono la volontà nazionale (Qu’est-ce que le tiers etat?, 1789); per Benjamin Constant, i rappresentanti devono operare una transazione tra gli interessi particolari degli elettori e l’interesse generale della nazione (Cours de politique constitutionnelle, 1820); per John Stuart Mill, i rappresentanti devono controllare l’operato del governo ed esprimere l’opinione della nazione (Consideration on Representative Government, 1861). Sono queste soltanto alcune, anche se fra le più autorevoli, tra le definizioni di rappresentanza che hanno avuto un’incidenza sulle soluzioni positive del problema.

Agli albori del sistema rappresentativo, i contribuenti erano convocati a parlamento dal re allo scopo di dibattere e fissare la misura delle imposte, tanto che si ricorse alla massima «nessuna tassa senza rappresentanza». Questa pratica fu alla base della creazione degli antichi parlamenti, che rappresentavano corpi, ordini, corporazioni e dette vita a una forma di rappresentanza cetuale: i rappresentanti erano delegati straordinari di questi corpi intermedi e il loro mandato si esauriva dopo che si era adempiuto a questo compito. In Inghilterra, affermatosi lo stato moderno, i rappresentanti furono elettivi e divennero rappresentanti del loro collegio per la durata di una sessione e divennero membri di un corpo legislativo (la Camera dei Comuni), mentre in Francia il Parlamento era rappresentativo degli «stati». L’ultima volta in cui si riunirono gli Stati Generali fu nel 1789, con lo scopo di presentare al re i cahiers. Ancora il 23 giugno di quell’anno un’ordinanza reale chiariva che le votazioni dovevano avvenire per ordini e che il voto era di carattere consultivo. Soltanto con la legge del 22 dicembre 1789 si stabilì che «i rappresentanti nominati all’Assemblea […] erano rappresentanti della totalità dei dipartimenti e cioè della nazione intera». La prima formulazione della rappresentanza politica, che superò quella per ceti fu quella dell’art. 7 della sez. III, capo I, titolo III della costituzione del 1791, che recitava: «Les représentants nommés dans les départements ne seront pas répresentant d’un département particulier, mais de la nation entière, il ne pourra leur etre donné aucun mandat». Tale formulazione fu adottata nella costituzione francese del 1795 e non fu ripresa da quelle successive fino a quella del 1848 e si ritrovò in una versione molto simile nella costituzione del 1831, recepita nell’art. 41 dello Statuto albertino, che recita: «I deputati rappresentano la Nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può loro darsi dagli elettori».

A questo riguardo, è necessario chiedersi in cosa consista esattamente la rappresentanza politica. Per rappresentanza si intende il rapporto che si stabilisce tra eletto ed elettore e cioè tra il popolo che detiene la sovranità e chi lo rappresenta, esercitando in suo nome il potere legislativo. Nelle costituzioni liberali si afferma che la sovranità spetta al popolo (nazione). In realtà, chi elegge i deputati non è tutto il popolo, ma il «corpo elettorale». Quest’ultimo, che è composto di quei cittadini che sono titolari del diritto al voto, può essere più o meno allargato, ma non potrà mai coincidere con tutto il popolo. Il parlamentare non viene eletto nemmeno dalla totalità del corpo elettorale, ma da una sezione di esso e cioè dagli elettori di una circoscrizione o collegio elettorale, e, se si vuole essere più precisi, non da tutti gli elettori iscritti in quella circoscrizione, ma da una maggioranza (o da una parte di essi) dei votanti. Quando si attribuisce alla maggioranza la capacità di interpretare la volontà del popolo (nazione), si ricorre a una «finzione giuridica». Le costituzioni liberali definiscono i parlamentari i «rappresentanti della Nazione» e non del loro collegio e prescrivono che questo mandato sia libero da ogni vincolo e irrevocabile (rifiuto del mandato imperativo).

Per quanto riguarda la natura di questo mandato, per «mandato politico» si intende qualcosa di diverso dal mandato di diritto privato, che è un contratto nel quale il mandante nomina un suo rappresentante affinché lo rappresenti in un affare o nei suoi affari e gli trasferisce questo potere. Il procuratore è un alter ego del mandante e può agire nei limiti dei poteri conferitigli: il mandato di diritto privato è vincolante e revocabile. Nel caso del cosiddetto «mandato politico», l’elettore si limita a scegliere tra i vari candidati la persona che gli sembra più capace di svolgere le funzioni parlamentari, ma il suo compito finisce qui. Da quel momento, il deputato è libero di agire secondo le sue convinzioni personali e nella piena autonomia della sua coscienza, in pratica, in totale indipendenza. Nel momento dell’elezione, il cittadino si spoglia di ogni suo diritto: il suo diritto, dunque, è un diritto di scelta e tale scelta egli è chiamato a fare allo scopo di individuare la persona più capace a rivestire quella carica e ad esercitare quella funzione. L’elettore, tuttavia, non conferisce al deputato un potere, come accade in un mandato di diritto privato. Il corpo elettorale attribuisce con il voto al deputato una qualità: quella di membro di una assemblea nella quale egli deve esercitare una funzione e i cui poteri vengono a lui conferiti dalla costituzione. Il corpo elettorale ha soltanto il diritto a concorrere alla formazione di un organo costituzionale. Il sistema rappresentativo rispetto agli altri sistemi consiste nel fatto che la nomina avviene su base elettiva, mentre in altri regimi essa avveniva sulla base di requisiti o meccanismi non elettivi (per anzianità, come nei sistemi primitivi; per ereditarietà o per censo o per servizi resi alla corona, come avveniva nelle camere dei pari o perché si ricoprivano delle cariche o si apparteneva a determinati ordini, come era tipico della «rappresentanza per ceti» nei parlamenti d’Ancien régime di cui sopra). La rappresentanza in un regime liberale si basa in definitiva sulla teoria della sovranità popolare, sul mito della maggioranza e sulla elettività dei rappresentanti.

I poteri dei deputati provengono dalla costituzione ed essi esercitano, come lo facevano i membri di altri organi collegiali dei precedenti regimi, delle funzioni statali, nello specifico, delle funzioni legislative. La teoria della rappresentanza dominante nella dottrina costituzionale italiana dell’età liberale fu elaborata da Vittorio Emanuele Orlando, che la formulò per la prima volta nel suo manuale Principii di Diritto costituzionale (Firenze, 1889) e poi perfezionata nel suo articolo Fondement juridique de la réprésentation politique, comparso nel 1892 nella «Revue de Droit Public et de la Science en France et à l’étranger».

Nella teoria classica della rappresentanza che presiedeva all’organizzazione di un sistema rappresentativo di tipo liberale, si riconosceva solo agli individui la titolarità dei diritti politici e non vi dovevano essere intermediari tra elettori ed eletti. Nei sistemi rappresentativi che adottavano questa teoria non vi poteva essere, almeno sul piano formale e giuridico molto spazio per i partiti politici. Orlando, da parte sua, dichiarava non esservi contraddizione tra questa teoria ed i partiti politici. Egli sosteneva che la sua era una teoria giuridica e che nella sua formulazione bisognava tener presente soltanto considerazioni di ordine giuridico e non politico. Nulla vietava che i partiti potessero difendere degli «interessi particolari», anche se i deputati, in quanto «rappresentanti della nazione» e membri di un collegio, avrebbero interpretato la volontà nazionale e gli «interessi generali». Non si poteva negare il fatto che i deputati fossero influenzati dall’opinione pubblica. Orlando non contestava la circostanza secondo cui, nella scelta, gli elettori finissero per seguire le indicazioni di partito e osservava che: «Poiché si deve presumere che l’elettore professi un complesso di idee concernente la direzione politica dello Stato, è naturale che egli, indicando la persona più capace, si lasci guidare dal desiderio che l’eletto professi idee eguali alle sue». Ciò non contraddirebbe la «selezione dei competenti», ma la completerebbe del punto di vista politico. Orlando conclude affermando «che l’influenza esercitata dai partiti sulle elezioni e la conseguente corrispondenza tra le opinioni politiche dell’eletto e quelle degli elettori confermerebbe questa teoria».

La teoria della rappresentanza politica fu sottoposta a critica già tra la fine dell’Ottocento e la Prima guerra mondiale, quando si era delineata la crisi delle democrazie parlamentari. In verità, tale crisi era più presente nel dibattito teorico e politico che nella funzionalità dei sistemi rappresentativi, anche se di fronte al risveglio delle masse si poneva un problema di partecipazione e, di conseguenza, del riconoscimento dei partiti, la cui emergenza si profilava anche nel sistema italiano. La teoria della rappresentanza politica era attaccata da più parti e sotto diversi aspetti. Essa era contestata dalla «scuola elitaria» (o a-democratica o realistica), che faceva capo a Mosca, Pareto e Michels e che cercava di demistificare il «mito della sovranità popolare», sostenendo che i rappresentanti erano eletti da minoranze organizzate e ciò anche in costanza di elettorati molto allargati; anzi, più si allargava il suffragio, più queste minoranze organizzate (oligarchie) erano indotte a scegliere le persone in base a criteri di competenza; in un certo senso, più il sistema elettivo era caratterizzato da una forte partecipazione, più era destinato a selezionare una classe parlamentare mediocre. Ciò rendeva necessario introdurre un tipo di riforme che depotenziasse il parlamento (critica del parlamentarismo), sia rispetto alle funzioni che esso si era attribuito relativamente a quelle che dovevano spettare o essere riconquistati da altri poteri (l’esecutivo «corona-governo») e altri organi rappresentativi come il Senato (di nomina regia). Sempre nel quadro di un ridimensionamento del parlamento, si chiedeva un rafforzamento dei poteri degli enti locali (decentramento) e, infine, della stessa amministrazione pubblica. Nel quadro di queste riforme, miranti a rafforzare lo stato e a selezionare una classe politica (di cui quella parlamentare doveva essere solo una parte), si dovevano rivedere anche i criteri su cui si basava la rappresentanza: un accoglimento parziale della rappresentanza degli interessi era stata proposta da parte delle commissioni di riforma del Senato. Nel 1909, Santi Romano affermò che era proprio la rappresentanza politica l’istituto che più aveva sofferto della crisi delle democrazie parlamentari e ciò dipendeva dell’organizzarsi della società sulla base di interessi particolari e dalla difficoltà dello stato di assicurare la difesa degli interessi generali. Ma questa discussione investì anche la Camera dei Deputati. Nel 1919, infatti, in occasione della discussione sulla proporzionale furono presentati alla Camera tre progetti (Camera, Tovini, Vigna) che prevedevano l’organizzazione di un doppio elettorato, professionale e politico. Questo tipo di «rappresentanza professionale» aveva avuto già una sua prima applicazione durante l’età liberale, in alcuni corpi consultivi dello stato (Consigli superiori dei ministeri).

Anche da sinistra, la teoria della rappresentanza politica veniva messa in discussione, con posizioni differenziate: i socialisti rivoluzionari sostenevano che i deputati del Gruppo Parlamentare Socialista erano «delegati» del partito e di conseguenza essi dovevano rappresentare nel parlamento la classe operaia. Questa corrente socialista teorizzava il mandato imperativo, mentre i sindacalisti rivoluzionari auspicavano la liquidazione dello stato liberale inteso come stato borghese e la costruzione di uno stato sindacale in cui i lavoratori fossero organizzati anche sul piano politico sulla base della loro appartenenza a un sindacato di mestiere. In questo quadro, alla rappresentanza politica si doveva sostituire la rappresentanza sindacale.

Nel primo dopoguerra, la crisi della democrazia rappresentativa si manifestò non più come un problema di teoria politica, ma divenne un problema all’ordine del giorno. Il dibattito sulla rappresentanza assunse allora un carattere di urgenza e di immediata attualità. Si tornò a parlare di «rappresentanza degli interessi», di «rappresentanza professionale», di «rappresentanza sindacale», di «rappresentanza organica» o «istituzionale» e di «rappresentanza di classe». In questi anni, non solo in dottrina vi furono interessanti formulazioni dell’applicazione della rappresentanza degli interessi applicata ai corpi consultivi, come la «teoria dei consigli tecnici» (Ambrosini), ma vennero prospettate varie altre soluzioni: la prima di essa dette luogo a una serie di proposte di legge, a proposito della riforma del Consiglio Superiore del Lavoro (Abbiate, Labriola, Beneduce) e in genere dei consigli tecnici, eletti sulla base della rappresentanza degli interessi, ai quali si voleva attribuire per delega del parlamento funzioni non solo consultive, ma preparatorie alla legislazione (presentazione e redazione di proposte di legge e di schemi di regolamenti) e in qualche caso anche legislative, in materie specifiche. Queste proposte, che erano precedute da una notevole sperimentazione, avevano il vantaggio di non spezzare l’unicità della legislazione e di conciliare la rappresentanza politica, a livello parlamentare, con quella degli interessi a livello tecnico.

Un secondo tipo di ipotesi è quella relativa alle proposte di composizione del Parlamento sulla base di un criterio misto. Essa ebbe una duplice formulazione: a) composizione mista di tutte e due le Camere; b) composizione della Camera dei Deputati sulla base dell’elettorato politico e del Senato sulla base della rappresentanza degli interessi.

Una terza ipotesi era quella che si ispirava alla teoria sindacalista, secondo cui tutto il sistema doveva essere riorganizzato sulla base della rappresentanza degli interessi. Questo sistema contraddice la premessa stessa su cui si basa la teoria della rappresentanza politica e cioè la sovranità popolare: anziché dal popolo considerato come unità organica, l’organo legislativo deriverebbe la sua legittimità da gruppi organizzati. Il deputato non è più il rappresentante della nazione, scelto come il migliore interprete dell’interesse generale, ma il mandatario del sindacato che lo elegge, perché sia interprete di un interesse particolare. Il deputato non è più completamente libero rispetto al suo elettorato, ma deve rispondere dei suoi atti al gruppo che lo ha eletto.

Vi è, poi, una quarta ipotesi che è quella di lasciar sopravvivere un organo legislativo centrale, rappresentante degli interessi generali ed eletto da tutto il popolo, e istituire dei parlamenti speciali, eletti da singole organizzazioni d’interessi, con competenza legislativa nei diversi rami della vita nazionale. Tale concezione deriva dalla premessa secondo cui «ciascuna comunità organica è capace di produrre il diritto» (Gierke). Secondo alcuni giuristi, ogni «istituzione», intesa come corpo sociale, compreso lo stato, costituisce un distinto «ordinamento giuridico», considerando l’ordinamento non come complesso di norme, ma come l’istituzione stessa. In conseguenza di questa concezione, ogni istituzione costituisce un ordinamento, autonomo e indipendente e gerarchicamente sottoposto allo stato, che risulterebbe così una «istituzione di istituzioni» (Romano).

Una quinta ipotesi, che prendeva come base sia la rappresentanza degli interessi che quella istituzionale, nel quadro del riordinamento dello stato su base federalista, era quella del «federalismo sociale» (Luzzatto, Klein). Secondo questa ipotesi si doveva organizzare un bicameralismo che prevedeva una camera bassa, eletta a suffragio universale da un elettorato politico e una camera alta eletta dalle regioni e da gruppi professionali.

A tali proposte si aggiungeva quella della «democrazia consiliare» (Gramsci), che poneva alla base una rappresentanza di classe. Essa presupponeva la liquidazione dello stato borghese e la riorganizzazione di una democrazia socialista dal basso come espressione della autonomia operaia.

Il fascismo introdusse un altro tipo di rappresentanza: la «rappresentanza corporativa». Con la riforma elettorale del 1928 e la legge sulla rappresentanza dello stesso anno e infine con la sostituzione della Camera dei Deputati con la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, l’istituto della rappresentanza politica che era alla base del sistema liberale fu profondamente modificato. Alla base della nuova teoria stava la contestazione della stessa idea della sovranità popolare: per la dottrina fascista, il titolare della sovranità non era il popolo, ma lo stato. Fu abolito, infatti, il principio dell’elettività dei rappresentanti, in quanto la lista dei deputati veniva formata su proposta delle Confederazioni nazionali dei Sindacati e delle Organizzazioni politiche (il Pnf), veniva poi presentata dal Gran Consiglio del Fascismo e approvata dagli elettori con un sistema elettorale basato su di un collegio unico nazionale. Più che di elezioni, quindi, si deve parlare di plebiscito.

Sulla natura della rappresentanza, nel quadro del nuovo regime, vi furono posizioni diverse nella dottrina. Per Ranelletti, che, anche a questo nuovo istituto applica l’interpretazione dogmatica della scuola tecnico-giuridica, si tratta ancora di rappresentanza politica e non di rappresentanza degli interessi o professionale. Secondo Ranelletti, il deputato, indipendentemente dal modo di designazione, agisce nell’organo collegiale in modo unitario come organo dello stato e in questa sua funzione individua gli interessi generali ed interpreta la volontà nazionale. Per altri giuristi la rappresentanza «corporativa» è una rappresentanza di carattere «istituzionale» (Romano, Gueli).

Il problema della rappresentanza politica si pose con particolare urgenza dopo la caduta del regime e nello specifico riguardo alla rappresentatività dei governi espressione dei soli partiti che partecipavano al Cln e del processo legislativo da essi messo in atto. Le posizioni liberali furono in questo senso molto nette e si sostanziarono da una parte nella salvaguardia della continuità costituzionale con la formula della luogotenenza, che nello stesso tempo permetteva la rimozione della «persona» indesiderata del re, e dall’altra in un graduale ripristino delle istituzioni rappresentative tipiche di una liberaldemocrazia. Come spiegava Leone Cattani, «contrapporre i poteri di una pretesa monarchia di diritto divino a quelli di un Comitato [di Liberazione Nazionale] che si pretend[eva] rappresent[asse] la volontà popolare» avrebbe riportato l’Italia «indietro di qualche secolo» [in Nicolosi 2007, p. 415]. Al di là quindi del significato del tutto simbolico, eppure importante, della nomina da parte di Bonomi dei due presidenti di camera e senato nelle persone di Vittorio Emanuele Orlando e di Tomasi della Torretta, non bisogna dimenticare che i liberali furono coloro che maggiormente pressarono per la costituzione di una Consulta Nazionale. Non è da trascurare nemmeno la formula scelta per la sua composizione che assimilava elementi del passato e dell’ora presente, guardando in parte alla rappresentanza degli interessi e in parte a quella politica, ma anche alle categorie senatoriali. Il Ddl 30 aprile 1945, n. 168 stabiliva infatti che potevano farne parte in lieve maggioranza elementi nominati dai sei partiti del Cln, ma anche dagli altri partiti, dalle organizzazioni sindacali, culturali e in rappresentanza delle libere professioni, dei quadri aziendali e dei reduci. Furono poi ammessi anche 60 ex parlamentari antifascisti. Il suo scopo fu quello di dare pareri sui problemi generali e legislativi del governo, ma la sua funzione politica fu di enorme importanza, perché sancì il ritorno alla libera discussione delle leggi dopo anni di dittatura e perché significò la ricerca di una rappresentanza più larga rispetto a quella del Cln, quello che per i liberali, ma non per tutti i partiti dell’esarchia, significava il primo atto per un ripristino di una normale democrazia rappresentativa.

La costituzione repubblicana accoglie, invece, la teoria classica della rappresentanza politica affermando all’art. 67 che «ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato». Nelle democrazie rappresentative, i partiti sono in primo luogo delle organizzazioni che concorrono a determinare la volontà popolare. Dipende dalla teoria della rappresentanza accolta dal legislatore e che presiede all’organizzazione del sistema politico, quale ruolo il partito abbia nel processo formativo degli organi elettivi e all’interno di essi. Secondo il vecchio principio della sovranità popolare, che riconosce solo agli individui la titolarità dei diritti politici, tra eletti ed elettori non vi dovrebbero essere intermediari. Poiché la sovranità è indivisibile e, per una finzione giuridica, la volontà popolare si identifica con quella della maggioranza, il deputato, una volta eletto, non è un delegato dei suoi elettori, ma è rappresentante della nazione e in quanto tale gli è conferito, a titolo personale, il potere costituzionale di concorrere alla determinazione di questa volontà. Il voto degli elettori deve perciò essere libero e segreto e il mandato parlamentare non può essere soggetto a qualsivoglia vincolo e non è revocabile. Nelle costituzioni che fanno propria questa teoria della rappresentanza e anche nelle leggi elettorali e nei regolamenti interni dei parlamenti che si ispirano a tali principi liberali, il ruolo del partito, almeno sul piano formale, è molto limitato. In realtà, in una democrazia moderna, fondata su una partecipazione di massa, il successo dipende non tanto dalle qualità personali dei candidati, ma dalla forza delle macchine elettorali dei partiti, anzi, questi non possono presentarsi se non designati dai partiti. I deputati devono, quindi, la loro elezione al partito. I partiti organizzano dei gruppi parlamentari e i deputati, le cui candidature sono sostenute dai partiti devono iscriversi al gruppo parlamentare, il quale deve portare nelle aule parlamentari la linea del partito. Il deputato è tenuto al rispetto della disciplina di partito e il gruppo deve conformarsi alle deliberazioni dei congressi e delle direzioni dei partiti. Da questa situazione di preminenza che i partiti hanno assunto nel processo elettorale ne è derivato un conflitto tra la teoria liberale della rappresentanza e la nuova concezione del rapporto iscritti-elettori-partito-deputato. La finzione del deputato «eletto dal popolo» e «rappresentante della nazione» viene a cedere il passo al deputato «delegato del partito». Se tale concezione fosse spinta al suo estremo, il mandato parlamentare non sarebbe più privo di condizionamenti e dovrebbe essere revocabile, ove si determinasse un conflitto tra il parlamentare e il partito. Una applicazione di questa diversa teoria della rappresentanza contrasta, tuttavia, con l’autonomia e la stessa funzionalità del parlamento e non ha sinora trovato un riconoscimento negli statuti delle assemblee legislative. Ciononostante, il fatto che un deputato non si rimetta alla disciplina di partito e non rispetti il contratto stipulato con gli iscritti-elettori è considerato da questi ultimi immorale. Si apre, quindi, un conflitto tra «morale di partito» e «ragione di stato». In realtà, è difficile sostenere che vi sia una identificazione degli elettori che esprimono un deputato con gli iscritti e i simpatizzanti di un partito ed è, comunque, raro che essi designino direttamente il candidato che viene di fatto indicato dagli organi di partito. Questa nuova teoria della rappresentanza che si vorrebbe imporre riposa essa stessa su una finzione. Se si volesse farla recepire dall’ordinamento si dovrebbe «costituzionalizzare» i partiti, cioè sottoporli a una disciplina pubblicistica e a controlli per accertare la trasparenza della gestione interna e la regolarità nella elezione degli organi.

Per quanto riguarda la designazione dei candidati alle elezioni, si potrebbero prevedere delle «primarie», alle quali potrebbero essere ammessi non solo gli iscritti, ma anche i simpatizzanti. Tale sistema è applicato ad esempio per la designazione dei candidati alle presidenziali americane e negli ultimi anni assimilato anche in Italia. Tali accorgimenti potrebbero essere utili a rendere più democratico il funzionamento dei partiti, ma non a risolvere la contraddizione che si determinerebbe in termini di rappresentatività se si accettasse la teoria secondo cui i deputati dovrebbero essere i delegati del partito, senza pensare, poi, alle conseguenze che si avrebbero sulla dignità del parlamento e sulla libertà di coscienza dei deputati, che, in ultima analisi, potrebbero mettere in discussione le decisioni degli organi direttivi del gruppo e del partito. In questo caso, dovrebbe essere il Parlamento, nella sua autonomia, a decidere sulle eventuali dimissioni dei parlamentari in contrasto con il partito. Sarebbe, infatti, inimmaginabile che la decadenza di un membro di un’assemblea legislativa fosse dichiarata da un corpo esterno. Per quanto discutibile e discussa, la teoria liberale della rappresentanza rimane senza alternative. Bisognerà occuparsi, tuttavia, del sempre maggiore rilievo che i gruppi assumono nella vita del parlamento e di cui i regolamenti interni tengono conto. Non si può, d’altra parte, non notare come, nonostante si sia tenuta ferma la tradizionale teoria della rappresentanza, alcuni organi di partito abbiano acquistato rilevanza nella prassi costituzionale, se si pensa, ad esempio, alla consultazione dei leaders durante le crisi di governo e in altre occasioni di grande momento politico. Nello studio dei rapporti tra partito e sistema parlamentare, non solo si deve tener conto di questo dibattito sulla rappresentanza, ma anche della maggiore autonomia che i partiti lasciano al gruppo parlamentare ed ai singoli deputati e, più generalmente, del ruolo concreto che i partiti svolgono nel lavoro legislativo e come questo sia valutato dal corpo elettorale. Affrontando questi problemi siamo aldilà di quella che è la definizione giuridico-formale della teoria della rappresentanza e a questo proposito, non è senza significato un’analisi dei risultati raggiunti dalla ricerca empirica, portata avanti specialmente da alcuni scienziati della politica, sul funzionamento delle istituzioni rappresentative.

Bibliografia

Ambrosini G., Partiti politici. Gruppi parlamentari dopo la proporzionale, Soc. An., Firenze 1921; Id., Sindacati, consigli tecnici e Parlamento politico, Are, Roma 1925; Burke E., Speech to the Electors of Bristol (1774), Liberty Fund, Indianapolis 1990; Constant B., Cours de politique constitutionnelle, Societe typografique belge, Bruxelles 1820; Gierke O., Das deutsche Genossenschaftsrecht, Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz 1954; Gramsci A., Quaderni dal carcere, a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino 2001; Gueli V., Pluralità degli ordinamenti e condizioni della loro coesistenza, Giuffrè, Milano 1949; Hamilton A., The federalist or the new constitution (1788), The modern Library, New York 1988; Hobbes T., Leviatano, a cura di R. Santi, Bompiani, Milano 2004; Luzzatto G., Democrazia e partiti, in «L’Unità», 20 aprile 1912; Mill J.S., Considerations on Representative Government, Parker, Son, and Bourn, London 1861, tr. it. a cura di M. Prospero, Editori Riuniti, Roma 1999; Orlando V.E., Principi di Diritto costituzionale (1889),Barbera, Firenze 1920; Ranelletti O., Istituzioni di Diritto Pubblico (1929), Giuffrè, Milano 1951; Salvadori L., Gramsci e il problema storico della democrazia, Viella, Roma 2007; Santi R., L’ordinamento giuridico,Sansoni, Firenze 1946; Sieyes E.J., Qu’est-ce que le tiers etat (1789),Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Milano 2003.

Brano tratto dal "Dizionario del liberalismo italiano", edito da Rubbettino Editore. Clicca qui per acquistarlo con il 15% di sconto